Si torna a discutere sul prestito degli ebook nelle biblioteche a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea

One copy, one user. Una copia, un lettore. Associazione che vale anche per i testi digitali. Dalla Corte di giustizia europea è arrivato un sì, che fa discutere, al prestito degli ebook nelle biblioteche. La sentenza di ieri della Terza sezione della Corte è giunta dopo che l’associazione che riunisce tutte le biblioteche pubbliche nei Paesi Bassi (Vereniging Openbare Bibliotheken), ha presentato un ricorso nei confronti della Stichting Leenrecht, che ha il compito di riscuotere le remurenazioni dovute agli autori. Alla base, l’idea di applicare per il prestito dei testi digitali lo stesso regime applicato ai testi cartacei. Così, su sollecitazione del Tribunale dell’Aia, è arrivato l’intervento alla Corte di giustizia europea, secondo cui “non sussiste alcun motivo determinante che consenta di escludere, in qualsiasi caso, il prestito di copie digitali e di oggetti intangibili dall’ambito di applicazione della direttiva”.

Stando alla sentenza, “nella nozione di ‘prestito’, rientra il prestito della copia di un libro in formato digitale, laddove tale prestito sia realizzato caricando tale copia sul server di una biblioteca pubblica e consentendo a un utente di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer, fermo restando che durante il periodo di prestito può essere scaricata una sola copia e che, alla scadenza di tale periodo, la copia scaricata da detto utente non può più essere dal medesimo utilizzata”.

La questione è problemica, visto che si parla di salvaguardia di diritti nell’era digitale. Non a caso, sempre ieri, è intervenuta la Federation of European Publishers (FEP) che, in un comunicato, ha evidenziato la delicatezza della materia. La FEP ha fatto notare che in Europa il mercato dei libri digitali è ancora agli inizi, e ha sottolineato che gli editori stanno già collaborando con i bibliotecari per sviluppare attività di prestito digitale (anche in Italia, come vedremo). Non solo: i ricavi dalle vendite dei testi cartacei e digitali restano il modo principale con cui si finanzia il settore editoriale e con cui gli autori vengono remunerati per la loro opera. Secondo la FEP è dunque necessario differenziare il prestito degli ebook rispetto a quello dei libri di carta, anche perché prendere in prestito una copia di un testo digitale (che non si deteriora, e che può essere fruita da un numero indefinito di lettori) è diverso dal farlo con un libro cartaceo (senza dimenticare i rischi legati alla pirateria). In sostanza, secondo la FEP l’esperienza di prendere in prestito un ebook ricorda quella di acquisto di un ebook in misura ben maggiore rispetto a quanto avviene con i libri stampati. Sta anche qui parte della non semplice questione. Nel comunicato si legge che anche l’International Publishers Association sostiene la FEP, che a sua volta si è detta comunque aperta al dialogo a livello europeo.

La sentenza non dovrebbe avere particolari conseguenze in Italia, dove sono molti gli editori che consentito il prestito di ebook in biblioteca, attraverso MediaLibraryOnLine e la piattaforma Edigita, e anche ad altri servizi presenti sul territorio.

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